Come valuta la Commissione la credibilità del tuo racconto?
Durante l’esame di una domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale non si limita a verificare se il richiedente abbia presentato documenti a sostegno della propria storia. La valutazione riguarda l’insieme degli elementi disponibili: dichiarazioni, documentazione, informazioni sul Paese di origine e circostanze personali.
La credibilità è quindi una parte dell’esame dei fatti e serve a stabilire quali elementi del racconto possano essere considerati attendibili ai fini della successiva valutazione del rischio in caso di ritorno nel Paese di origine. L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) descrive questo processo come una valutazione strutturata delle dichiarazioni, delle prove e dei fattori personali o circostanziali che possono influenzare il modo in cui una persona ricorda o racconta gli eventi.
Coerenza e plausibilità
Uno dei primi aspetti esaminati riguarda la coerenza del racconto.
La Commissione confronta ciò che il richiedente dichiara nelle diverse fasi della procedura e durante l’audizione, verificando se i fatti principali risultano compatibili tra loro. Particolare attenzione può essere rivolta alle informazioni relative all’identità, alla famiglia, ai luoghi in cui la persona ha vissuto, agli episodi che hanno determinato la fuga e alle ragioni per cui non sarebbe possibile rientrare nel Paese di origine.
La normativa italiana stabilisce che, quando alcuni elementi della dichiarazione non sono sostenuti da prove, possono essere considerati veritieri se il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, ha fornito gli elementi pertinenti disponibili e le sue dichiarazioni risultano coerenti e plausibili, oltre a non essere in contrasto con le informazioni pertinenti disponibili.
Questo significa che una domanda di protezione internazionale non viene valutata sulla base di un singolo dettaglio isolato, ma attraverso l’insieme degli elementi rilevanti.
Le contraddizioni possono essere importanti, ma devono essere valutate nel contesto
Una differenza tra due dichiarazioni non significa automaticamente che l’intero racconto sia considerato falso.
La valutazione deve tenere conto della natura della contraddizione e della sua importanza rispetto ai fatti fondamentali della domanda. Occorre inoltre considerare le circostanze personali del richiedente e gli eventuali fattori che possono influire sulla capacità di ricordare o raccontare determinati eventi.
Le metodologie dell’EUAA richiamano proprio la necessità di considerare i cosiddetti fattori di distorsione insieme alle dichiarazioni e alle altre prove. Tra questi possono rientrare circostanze personali e situazionali che incidono sulla memoria, sulla comunicazione o sulla possibilità di ricostruire con precisione determinati avvenimenti.
Per questo motivo, la valutazione della credibilità non dovrebbe essere ridotta alla ricerca di eventuali contraddizioni, ma deve considerare il loro significato nel quadro complessivo della domanda.
Il confronto con la situazione del Paese di origine
Le dichiarazioni vengono inoltre confrontate con le informazioni disponibili sulla situazione del Paese di origine.
La Commissione può utilizzare le COI – Country of Origin Information, cioè informazioni aggiornate provenienti da fonti qualificate sulla situazione politica, sociale, legislativa e di sicurezza del Paese interessato.
Queste informazioni servono, tra l’altro, a verificare se determinati fatti descritti dal richiedente siano compatibili con la situazione conosciuta nel Paese e a valutare successivamente l’eventuale rischio in caso di ritorno. L’EUAA considera l’uso delle COI una componente della valutazione della credibilità e dell’analisi del rischio.
Il confronto, tuttavia, non significa che una storia personale debba necessariamente coincidere con una situazione generale del Paese. L’esame della domanda deve essere individuale e deve tenere conto della posizione e delle circostanze personali del richiedente. Questo principio è previsto anche dall’articolo 4 della direttiva europea sulle qualifiche per la protezione internazionale.
E se non ci sono documenti?
La mancanza di documenti non equivale automaticamente alla mancanza di credibilità.
La stessa normativa italiana disciplina espressamente i casi nei quali alcuni elementi della dichiarazione non sono supportati da prove documentali. L’articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 251/2007 stabilisce che tali elementi possono essere considerati veritieri quando sono rispettate determinate condizioni.
Tra queste rientrano lo sforzo compiuto dal richiedente per documentare la domanda, la presentazione di tutti gli elementi disponibili, una spiegazione adeguata dell’eventuale assenza di altri documenti significativi, la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni, la compatibilità con le informazioni disponibili e l’attendibilità generale del richiedente.
La valutazione della prova deve quindi tenere conto anche del fatto che una persona che fugge dal proprio Paese potrebbe non avere la possibilità di portare con sé documenti relativi alle persecuzioni, alle minacce o agli episodi subiti. Anche l’EUAA evidenzia che nelle procedure di asilo non è normalmente richiesto di dimostrare ogni elemento con certezza assoluta.
L’importanza dell’audizione
L’audizione personale permette alla Commissione di approfondire gli elementi già presenti nel fascicolo e di chiarire eventuali aspetti non sufficientemente comprensibili.
Secondo le informazioni aggiornate sull’Italia pubblicate dall’EUAA, durante l’intervista vengono esaminati, tra gli altri elementi, i motivi della partenza dal Paese di origine, la documentazione disponibile e gli elementi rilevanti per la domanda. L’audizione può quindi servire anche a chiarire eventuali lacune o incongruenze emerse nell’istruttoria.
Le nuove linee guida operative pubblicate nel 2026 dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, in collaborazione con UNHCR, prevedono inoltre una preparazione più strutturata dell’audizione, compresa l’analisi preliminare del fascicolo e delle informazioni sul Paese di origine.
Per il richiedente, questo rende importante che ciò che viene raccontato durante l’audizione sia comprensibile, preciso per quanto possibile e coerente con gli elementi già forniti nella procedura.
Anche le circostanze personali contano
La valutazione non riguarda soltanto il contenuto delle dichiarazioni, ma anche la situazione concreta della persona che le rende.
Età, livello di istruzione, condizioni personali, eventuali esperienze traumatiche, vulnerabilità e modalità di comunicazione possono essere rilevanti per comprendere perché una persona possa avere difficoltà a ricostruire determinati eventi o a fornire alcuni dettagli.
La normativa europea richiede infatti che l’esame sia individuale e tenga conto della posizione e delle circostanze personali del richiedente.
Anche le nuove linee guida italiane dedicate alla procedura richiamano l’importanza di individuare tempestivamente eventuali situazioni di vulnerabilità, affinché possano essere adottate le garanzie e le modalità necessarie durante l’esame della domanda.
La credibilità, quindi, non viene stabilita attraverso un’unica domanda o un singolo elemento. La Commissione deve valutare le dichiarazioni insieme alle prove disponibili, alle informazioni sul Paese di origine e alle circostanze individuali del richiedente, per stabilire quali fatti possono essere considerati attendibili e procedere successivamente alla valutazione del rischio e dei requisiti della protezione internazionale.
Bibliografia
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. (2026). Linee guida operative per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Ministero dell’Interno. Ministero dell’Interno – Linee guida per le Commissioni Territoriali
European Union Agency for Asylum. (2024). Practical Guide on Evidence and Risk Assessment. EUAA – Practical Guide on Evidence and Risk Assessment
European Union Agency for Asylum. (2026). First instance determination – Italy. EUAA – Italy
Repubblica Italiana. (2007). Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 – Articolo 3: Esame dei fatti e delle circostanze. Normattiva. Normattiva – Decreto Legislativo n. 251/2007
Unione europea. (2011). Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. EUR-Lex. EUR-Lex – Direttiva 2011/95/UE
