Ottobre 30, 2026
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La definizione di “Paese di origine sicuro” ha assunto un ruolo sempre più importante nel sistema europeo della protezione internazionale. La classificazione di uno Stato come sicuro può infatti influire sulle modalità e sui tempi di esame delle domande di asilo presentate dai suoi cittadini.

Ma chi decide che un Paese può essere considerato sicuro?

La risposta dipende dal livello al quale viene effettuata la designazione. Dal 2026 esiste infatti un elenco comune dell’Unione europea, mentre gli Stati membri possono, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, mantenere o adottare anche propri elenchi nazionali.

Chi decide a livello dell’Unione europea?

Dal 2026 l’Unione europea dispone di un elenco comune di Paesi di origine sicuri.

Il Regolamento (UE) 2026/464, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 24 febbraio 2026, ha modificato il Regolamento (UE) 2024/1348 e ha istituito il primo elenco comune di Paesi di origine sicuri a livello dell’Unione.

L’elenco comprende attualmente Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.

La decisione non viene quindi presa autonomamente da un singolo Stato membro. L’elenco europeo è stabilito attraverso la procedura legislativa dell’Unione europea, sulla base dei criteri previsti dalla normativa.

Il regolamento può inoltre essere modificato in futuro per aggiungere o rimuovere Paesi, qualora cambino le condizioni previste dalla legislazione.

Quali criteri vengono utilizzati?

Un Paese può essere designato come sicuro soltanto quando, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, può essere dimostrato che, in generale e in modo costante, non esistono persecuzioni né un rischio reale di danno grave secondo le definizioni previste dal diritto europeo.

La valutazione riguarda quindi diversi aspetti.

Vengono considerate, tra le altre cose, le norme vigenti nel Paese, il funzionamento delle istituzioni, il rispetto dei diritti fondamentali, la situazione politica e la presenza di eventuali conflitti o forme di violenza indiscriminata.

Non si tratta quindi semplicemente di stabilire se un Paese abbia un basso livello di criminalità o se sia generalmente considerato stabile. La nozione di “Paese di origine sicuro” ha un significato specifico nell’ambito della protezione internazionale.

Quale ruolo ha la Commissione europea?

La Commissione europea ha un ruolo importante nel processo.

La proposta legislativa che ha portato all’istituzione dell’elenco europeo è stata presentata dalla Commissione. Il regolamento è stato poi adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa prevista dai Trattati.

La Commissione ha inoltre il compito di monitorare l’evoluzione della situazione e, secondo quanto previsto dal nuovo quadro normativo, può valutare le richieste degli Stati membri relative alla possibile designazione di ulteriori Paesi a livello dell’Unione.

La classificazione europea non è quindi una decisione basata esclusivamente su un singolo rapporto o su un’unica fonte.

E l’Italia chi decide?

L’Italia dispone di una propria disciplina sui Paesi di origine sicuri.

La normativa italiana stabilisce i criteri attraverso i quali un Paese può essere considerato sicuro e prevede un elenco nazionale.

La legislazione italiana ha inoltre previsto che la designazione debba basarsi sui criteri stabiliti dalla normativa europea e sulle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti.

L’aggiornamento dell’elenco nazionale è stato effettuato attraverso un decreto adottato dal Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia. Il decreto del 7 maggio 2024, ad esempio, aveva aggiornato l’elenco italiano sulla base dell’istruttoria e delle informazioni raccolte sui singoli Paesi.

Successivamente, la normativa italiana è stata modificata anche per adeguare il sistema nazionale al nuovo quadro europeo.

Che ruolo hanno le informazioni sui Paesi?

La decisione sulla sicurezza di un Paese deve essere basata su informazioni affidabili e pertinenti.

Per questo motivo vengono utilizzate le Country of Origin Information, le cosiddette COI, provenienti da organizzazioni internazionali, istituzioni europee, autorità nazionali e altre fonti specializzate.

Le informazioni possono riguardare il sistema politico e giudiziario, il rispetto dei diritti umani, la situazione delle minoranze, eventuali conflitti armati, la violenza indiscriminata e altri elementi rilevanti per valutare l’esistenza di persecuzioni o danni gravi.

La normativa italiana richiede espressamente che l’individuazione dei Paesi di origine sicuri tenga conto delle informazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti.

La lista può cambiare?

Sì.

La classificazione di un Paese come sicuro non è necessariamente permanente. Se la situazione politica, istituzionale o relativa ai diritti fondamentali cambia in modo significativo, possono essere modificati anche gli elenchi.

Anche il regolamento europeo del 2026 prevede condizioni che possono impedire o far cessare l’applicazione della designazione di un Paese come sicuro.

Per esempio, il regolamento prevede che determinate circostanze, tra cui una grave minaccia alla vita o alla persona dei civili derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, possano impedire l’applicazione della designazione prevista per determinati Paesi.

La valutazione deve quindi tenere conto della situazione effettivamente esistente e non soltanto di quella osservata al momento della prima inclusione nell’elenco.

Lista europea e lista italiana: sono la stessa cosa?

No.

Questa è una delle principali novità del nuovo sistema.

L’Unione europea dispone ora di un elenco comune, ma gli Stati membri possono continuare a designare altri Paesi come sicuri a livello nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa europea.

Questo significa che un Paese può essere presente nell’elenco nazionale italiano anche se non compare nell’elenco comune dell’Unione.

La distinzione è importante perché, nella pratica, le conseguenze procedurali possono dipendere dall’elenco applicabile e dalle norme che disciplinano la domanda di protezione internazionale.

La classificazione riguarda tutti allo stesso modo?

No.

La designazione di un Paese come sicuro riguarda la situazione generale dello Stato, ma non significa che ogni persona proveniente da quel Paese si trovi necessariamente nella stessa condizione.

La normativa italiana ha previsto espressamente che, durante l’esame della domanda di protezione internazionale, debba essere valutata anche la situazione particolare del singolo richiedente alla luce delle informazioni disponibili sul Paese di origine.

Questo significa che una persona proveniente da un Paese classificato come sicuro può comunque presentare una domanda di protezione internazionale e spiegare le ragioni individuali per cui ritiene di essere esposta a persecuzione o a un danno grave in caso di ritorno.

La classificazione del Paese può influire sulla procedura, ma non costituisce da sola una decisione individuale sulla domanda.

Perché è importante sapere chi decide?

Capire chi decide quali Paesi sono considerati sicuri è importante perché permette di distinguere tra valutazione generale del Paese e valutazione individuale della domanda di asilo.

A livello europeo, la designazione dei Paesi presenti nell’elenco comune avviene attraverso la legislazione dell’Unione. A livello nazionale, gli Stati membri possono mantenere o adottare propri elenchi nel rispetto delle regole europee.

In entrambi i casi, la classificazione deve essere collegata a criteri giuridici e a informazioni sulla situazione effettiva del Paese.

Per il richiedente, invece, resta fondamentale la valutazione della propria situazione personale. La presenza del Paese di origine in un elenco di Paesi sicuri può avere conseguenze sulla procedura, ma non sostituisce l’esame delle circostanze individuali della persona che chiede protezione internazionale.

Bibliografia

European Parliament & Council of the European Union. (2026). Regulation (EU) 2026/464 of 24 February 2026 amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the establishment of a list of safe countries of origin at Union level. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0464

European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1348 of 14 May 2024 establishing a common procedure for international protection in the Union. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj

Italia. (2024). Decreto 7 maggio 2024: Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 105. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/07/24A02369/SG

Italia. (2024). Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158: Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.codiceRedazionale=24G00177&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-23&atto.tipoProvvedimento=DECRETO-LEGGE

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