Ottobre 30, 2026

Nuove linee guida per le Commissioni Territoriali: cosa cambia nella valutazione delle domande

0
ChatGPT Image 24 sept 2026, 12_23_18 p.m.

Nel 2026 la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha aggiornato le linee guida operative rivolte alle Commissioni e alle Sezioni territoriali che esaminano le domande di protezione internazionale.

L’aggiornamento è stato predisposto per adeguare le modalità operative alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni e per favorire maggiore qualità, uniformità, trasparenza ed efficienza nella procedura di asilo. Le nuove indicazioni riguardano soprattutto l’organizzazione dell’istruttoria, la gestione dell’audizione, l’individuazione delle vulnerabilità e l’applicazione delle diverse procedure previste dalla normativa.

Non cambiano i presupposti della protezione

Le nuove linee guida non introducono, da sole, una nuova forma di protezione e non sostituiscono le norme che stabiliscono quando una persona può ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Il loro obiettivo principale è fornire alle Commissioni criteri operativi comuni per la gestione delle domande. La valutazione continua quindi a essere effettuata sulla situazione individuale del richiedente, sulla documentazione disponibile, sulle dichiarazioni rese durante il colloquio e sulle informazioni aggiornate relative al Paese di origine.

L’aggiornamento comprende sei documenti: le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale; la gestione delle domande e delle audizioni; i soggetti coinvolti nella procedura; i diritti e doveri del richiedente; le procedure di frontiera; le interviste da remoto.

Più attenzione alla fase precedente all’audizione

Una delle indicazioni riguarda il lavoro che deve essere svolto prima del colloquio.

La Commissione deve individuare in anticipo quale procedura si applica alla singola domanda, distinguendo tra procedura ordinaria, prioritaria, accelerata o di frontiera. Per farlo, il presidente della Commissione esamina il modello C3 e la documentazione presente nel fascicolo, verificando anche se esistano elementi che richiedano una procedura particolare.

Le linee guida prevedono inoltre che il funzionario incaricato abbia il tempo necessario per esaminare il fascicolo prima dell’audizione, effettuare le prime ricerche sulle informazioni relative al Paese di origine, le cosiddette COI, e individuare eventuali documenti o approfondimenti necessari.

Questo significa che l’audizione viene inserita in un’attività istruttoria più strutturata: il colloquio non dovrebbe essere considerato isolatamente, ma come una parte dell’esame complessivo della domanda.

Vulnerabilità da individuare prima del colloquio

Un altro elemento rafforzato dalle nuove indicazioni riguarda l’emersione precoce delle situazioni di vulnerabilità.

Le Commissioni sono invitate a mantenere rapporti con i centri di accoglienza e con gli altri soggetti presenti sul territorio, anche per individuare esigenze che potrebbero non essere state rilevate al momento della presentazione della domanda.

La vulnerabilità può incidere concretamente sulle modalità dell’audizione: può essere necessario prevedere un supporto specifico, un interprete con determinate competenze oppure valutare se la persona sia effettivamente in condizione di sostenere il colloquio nella data stabilita.

Le linee guida richiamano, tra gli altri, i casi che riguardano minori, persone con disabilità, vittime di tratta, persone che hanno subito torture o gravi violenze e altre categorie con esigenze particolari.

È inoltre indicato come criterio organizzativo preferibile, salvo diversa richiesta del richiedente, l’assegnazione di un funzionario dello stesso genere soprattutto nei casi di violenza di genere, tratta o altre situazioni di particolare vulnerabilità.

In alcuni casi la decisione può essere presa senza audizione

Le nuove linee guida precisano anche le situazioni nelle quali la Commissione può decidere sulla base degli atti, senza convocare il richiedente per un colloquio.

Tra queste rientrano i casi nei quali gli elementi già acquisiti sono sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato, alcune situazioni nelle quali una certificazione medica dimostra l’impossibilità permanente o di lunga durata di sostenere l’audizione e determinate domande provenienti da Paesi individuati dalla Commissione Nazionale per i quali può essere riconosciuta la protezione sussidiaria sulla base degli atti.

In quest’ultima ipotesi, prima della decisione, il richiedente deve essere informato della possibilità di chiedere l’audizione entro tre giorni dalla comunicazione.

La possibilità di decidere sulla base della documentazione non significa quindi che tutte le domande vengano esaminate senza colloquio: si tratta di ipotesi specifiche previste dalla normativa e dalle linee operative.

Procedure accelerate e di frontiera

Un’attenzione particolare è dedicata anche alle procedure accelerate e alle procedure di frontiera.

Il presidente della Commissione deve verificare, già nella fase preliminare, se esistano i presupposti per applicare una procedura accelerata o di frontiera e, allo stesso tempo, se siano presenti elementi che ne impediscano l’applicazione o che rendano necessario il passaggio alla procedura ordinaria.

Le linee guida prevedono infatti che una procedura inizialmente qualificata come accelerata o di frontiera possa essere ricondotta alla procedura ordinaria anche successivamente, quando la complessità del caso lo renda necessario per garantire un esame adeguato e completo.

Tra gli elementi da considerare rientrano anche la presenza di minori e di persone con esigenze particolari, per le quali la normativa prevede specifiche garanzie.

Più organizzazione anche nelle decisioni

L’aggiornamento riguarda infine la fase successiva all’audizione.

Le decisioni continuano a essere adottate collegialmente. Le nuove indicazioni puntano a una programmazione più strutturata delle sedute, in modo da permettere ai componenti della Commissione di confrontarsi sui singoli casi e, allo stesso tempo, rispettare le diverse scadenze procedurali.

L’obiettivo dichiarato dalla Commissione Nazionale è quindi quello di rendere più uniforme la gestione dei fascicoli, ridurre i tempi di attesa e concentrare l’attività di audizione sui casi nei quali il colloquio è effettivamente necessario, mantenendo le garanzie previste per i richiedenti.

Per chi ha una domanda di protezione internazionale in corso, le nuove linee guida rendono quindi particolarmente importante che il fascicolo contenga le informazioni rilevanti sulla situazione personale, eventuali elementi di vulnerabilità, la documentazione disponibile e gli elementi utili a comprendere la situazione nel Paese di origine.

Bibliografia

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. (2026). Linee guida operative per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Ministero dell’Interno. Linee guida ufficiali delle Commissioni Territoriali

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. (2026). Linee guida n. 1 – Le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Ministero dell’Interno. Linee Guida n. 1

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. (2026). Linee guida n. 2 – La gestione delle domande di protezione internazionale in Commissione territoriale. Ministero dell’Interno. Linee Guida n. 2

Portale Integrazione Migranti. (2026, 20 maggio). Protezione Internazionale, nuove linee guida per le Commissioni Territoriali. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno. Portale Integrazione Migranti – nuove linee guida

UNHCR. (2026). Collaborazione con la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo nell’aggiornamento delle linee guida operative per le Commissioni Territoriali.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *