Settembre 24, 2026

Paese di origine sicuro: cosa significa e come incide sulla domanda di asilo

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Nel sistema europeo della protezione internazionale, il concetto di “Paese di origine sicuro” può avere conseguenze importanti sul modo in cui viene esaminata una domanda di asilo. La sua applicazione può infatti consentire, in determinate circostanze, di ricorrere a una procedura accelerata e comportare termini specifici per l’esame della domanda e per eventuali ricorsi.

Essere cittadini di un Paese considerato sicuro, tuttavia, non significa automaticamente che non si possa ottenere la protezione internazionale. La valutazione deve tenere conto anche della situazione individuale del richiedente.

Che cosa si intende per Paese di origine sicuro?

La normativa europea considera “sicuro” un Paese nel quale, in linea generale, si ritiene che le persone non siano esposte a persecuzioni o al rischio di subire un danno grave e che siano rispettati determinati principi fondamentali, tra cui il rispetto dei diritti umani.

La valutazione riguarda quindi la situazione generale esistente nel Paese. Per stabilire se uno Stato possa essere considerato sicuro devono essere analizzati diversi elementi, tra cui il quadro giuridico, il funzionamento delle istituzioni, il rispetto dei diritti fondamentali e la situazione politica e sociale.

Il fatto che un Paese sia inserito in una lista di Paesi di origine sicuri non equivale quindi a una valutazione individuale di ogni suo cittadino.

Cosa cambia per chi presenta una domanda di asilo?

La provenienza da un Paese di origine sicuro può incidere sulla procedura utilizzata per esaminare la domanda.

In presenza dei presupposti previsti dalla legge, la richiesta può essere trattata attraverso una procedura accelerata, con tempi più brevi rispetto alla procedura ordinaria.

Questo non significa che la domanda possa essere respinta automaticamente. Il richiedente deve comunque avere la possibilità di spiegare perché, nonostante la situazione generale del proprio Paese, ritenga di essere esposto a un rischio personale in caso di ritorno.

Il Regolamento (UE) 2024/1348, che ha introdotto un quadro comune europeo per la procedura di protezione internazionale, ha stabilito criteri specifici per la designazione dei Paesi di origine sicuri e per il trattamento delle domande presentate dai loro cittadini.

La situazione individuale rimane importante

Uno degli aspetti centrali della disciplina è la distinzione tra situazione generale del Paese e situazione personale del richiedente.

Un Paese può essere considerato sicuro in termini generali, ma una determinata persona potrebbe trovarsi in una condizione di rischio specifica.

Possono essere rilevanti, ad esempio, precedenti episodi di persecuzione, minacce personali, appartenenza a un determinato gruppo, attività politiche, motivi religiosi o altre circostanze che possono determinare un rischio individuale.

Per questo motivo, la persona che presenta domanda di protezione deve avere la possibilità di fornire informazioni sulla propria storia e sulle ragioni specifiche per cui teme di tornare nel Paese di origine.

La valutazione della domanda non può essere ridotta alla semplice considerazione che il richiedente proviene da uno Stato inserito tra i Paesi sicuri.

Un Paese sicuro può cambiare nel tempo?

Sì. La qualificazione di un Paese come sicuro non deve essere considerata una condizione immutabile.

La situazione politica, sociale e relativa al rispetto dei diritti umani può cambiare. Per questo motivo, la normativa prevede che la sicurezza di un Paese debba essere valutata sulla base di informazioni pertinenti e aggiornate.

Il nuovo sistema europeo, entrato nella sua fase applicativa nel giugno 2026, ha previsto criteri comuni per la valutazione dei Paesi di origine sicuri, con l’obiettivo di rendere maggiormente uniforme la loro individuazione tra gli Stati membri.

Anche a livello nazionale, le autorità devono quindi basarsi sulle informazioni disponibili e sulla situazione effettivamente esistente nel Paese.

Cosa succede se la domanda viene respinta?

Quando una domanda presentata da una persona proveniente da un Paese di origine sicuro viene esaminata attraverso una procedura accelerata, anche le modalità e i tempi per contestare un eventuale rigetto possono essere differenti rispetto alla procedura ordinaria.

Il richiedente può presentare ricorso secondo le modalità previste dalla normativa italiana. In alcuni casi, però, la presentazione del ricorso non comporta automaticamente la sospensione degli effetti della decisione negativa.

Per questo motivo, dopo aver ricevuto un provvedimento di rigetto è importante verificare immediatamente quale procedura è stata applicata, entro quale termine è possibile presentare ricorso e quali effetti produce il ricorso sulla possibilità di rimanere in Italia.

La disciplina del “Paese di origine sicuro” incide quindi soprattutto sulla procedura e sui tempi di esame della domanda, ma non trasforma automaticamente ogni richiesta proveniente da uno Stato considerato sicuro in una domanda infondata.

La valutazione delle circostanze personali del richiedente rimane un elemento fondamentale nell’esame della richiesta di protezione internazionale.

Bibliografia

European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1348 of 14 May 2024 establishing a common procedure for international protection in the Union. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj

European Union Agency for Asylum. (2026). Country of origin information. European Union Agency for Asylum. https://euaa.europa.eu/coi

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Commissione europea. (2024). Pact on Migration and Asylum. European Commission. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en

Ministero dell’Interno. (2026). Protezione internazionale. Ministero dell’Interno. https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale

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