Manifesta infondatezza: che cosa significa e quali conseguenze ha
Quando una Commissione territoriale esamina una domanda di protezione internazionale, può adottare diverse decisioni. In alcuni casi, oltre a respingere la domanda, può qualificarla come “manifestamente infondata”.
Si tratta di una qualificazione prevista dalla legislazione italiana che può avere conseguenze importanti per il richiedente, soprattutto per quanto riguarda la procedura applicata, i tempi e le modalità per presentare un eventuale ricorso.
La Commissione nazionale per il diritto di asilo, nelle linee guida aggiornate nel 2026, ha chiarito che la manifesta infondatezza può avere una duplice funzione: può essere utilizzata per applicare una procedura accelerata oppure può essere dichiarata direttamente nella decisione finale di rigetto, quando ne ricorrono i presupposti.
Che cosa significa “manifestamente infondata”?
In termini generali, una domanda può essere dichiarata manifestamente infondata quando, secondo la valutazione prevista dalla legge, risulta evidente l’assenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale oppure ricorrono specifiche circostanze previste dalla normativa.
L’articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede infatti che la Commissione possa rigettare una domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione internazionale o quando risulta che la domanda sia stata presentata con il solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
La manifesta infondatezza non costituisce quindi una forma diversa di protezione o una decisione separata dal rigetto. È una qualificazione giuridica che può accompagnare una decisione negativa e che produce specifiche conseguenze procedurali.
In quali casi può essere applicata?
La normativa prevede diverse situazioni nelle quali una domanda può essere considerata manifestamente infondata.
Tra queste rientrano i casi in cui risulta in modo evidente che non sussistono i requisiti previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
La normativa considera inoltre alcune circostanze specifiche legate al comportamento del richiedente o alle modalità con cui è stata presentata la domanda.
Un’ipotesi particolarmente rilevante riguarda le persone provenienti da un Paese di origine sicuro. In questo caso, quando il richiedente non fornisce gravi motivi per dimostrare che il Paese non è sicuro nella propria situazione particolare, la domanda può essere rigettata con la qualificazione di manifesta infondatezza.
La stessa normativa prevede però che, quando il richiedente proveniente da un Paese sicuro abbia indicato gravi motivi per cui non considera sicuro quel Paese nella propria situazione personale, la Commissione debba procedere all’esame della domanda secondo le garanzie previste dalla procedura.
Manifesta infondatezza e procedura accelerata
È importante distinguere due momenti diversi.
La manifesta infondatezza può essere valutata prima della decisione definitiva, come elemento che può portare all’applicazione di una procedura accelerata.
In questo caso, secondo le linee guida della Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene effettuata una valutazione preliminare sulla possibile manifesta infondatezza della domanda. Questa valutazione iniziale non determina necessariamente l’esito finale dell’esame.
La Commissione può infatti successivamente valutare nel merito la domanda e arrivare a una decisione diversa rispetto alla valutazione preliminare.
La manifesta infondatezza può invece essere dichiarata alla fine dell’esame, quando la Commissione ritiene effettivamente presenti i presupposti previsti dalla legge per adottare un rigetto con questa qualificazione.
Quali conseguenze ha per il richiedente?
La conseguenza più importante riguarda il ricorso contro la decisione negativa.
Quando una domanda viene rigettata per manifesta infondatezza, il richiedente può avere un termine più breve per rivolgersi al tribunale rispetto a quello previsto in altre situazioni.
La guida ufficiale del Ministero dell’Interno indica, per le decisioni di manifesta infondatezza, un termine di 15 giorni per presentare il ricorso.
Questo rende particolarmente importante leggere attentamente il provvedimento ricevuto dalla Commissione territoriale.
La decisione deve indicare la procedura applicata, i motivi per cui la domanda è stata qualificata come manifestamente infondata e le modalità e i termini per presentare il ricorso. Le linee guida del Ministero dell’Interno del 2026 sottolineano espressamente la necessità che il provvedimento contenga informazioni complete anche sulle eventuali limitazioni al diritto di rimanere sul territorio.
Si può rimanere in Italia dopo il rigetto?
La possibilità di rimanere in Italia durante la fase del ricorso dipende dalla procedura applicata e dalla situazione specifica.
Nel caso di una decisione di manifesta infondatezza, la guida ufficiale per i richiedenti protezione internazionale precisa che, per continuare a soggiornare in Italia durante il giudizio, può essere necessario che l’avvocato chieda al giudice una specifica autorizzazione.
Per questo motivo, ricevere un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza richiede particolare attenzione ai termini indicati nella decisione e alle conseguenze sulla permanenza sul territorio.
La manifesta infondatezza significa che non è possibile fare ricorso?
No.
La qualificazione della domanda come manifestamente infondata non elimina il diritto di impugnare la decisione.
Il richiedente può contestare il provvedimento davanti all’autorità giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge. Il ricorso consente al giudice di verificare la correttezza della decisione e l’applicazione delle norme alla situazione concreta del richiedente.
La questione dei termini rimane però fondamentale. Il termine di 15 giorni indicato per queste decisioni rende necessario intervenire tempestivamente dopo la notifica del provvedimento.
La decisione della Commissione deve inoltre contenere informazioni chiare sulle modalità di impugnazione, così da consentire al richiedente di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.
La manifesta infondatezza, quindi, non significa semplicemente che una domanda è stata respinta. Indica una specifica qualificazione giuridica del rigetto, che può comportare una procedura accelerata e, quando viene utilizzata nella decisione finale, conseguenze particolari soprattutto sui tempi e sulle modalità del ricorso.
Per chi riceve un provvedimento di questo tipo, è quindi fondamentale verificare immediatamente la motivazione della decisione, la procedura applicata e il termine previsto per l’impugnazione.
Bibliografia
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. (2026). Linee guida n. 1: Le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Ministero dell’Interno. https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/2026-03/LINEE%20GUIDA%20N%201%20ON-LINE%2036pp%20%2020%20febbraio.pdf
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. (2026). Linee guida n. 4: Diritti e doveri del richiedente nel contesto della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Ministero dell’Interno. https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/2026-03/LINEE%20GUIDA%20N%204%20ON-LINE%2028%20pp%2020%20febbraio.pdf
Ministero dell’Interno. (2024). Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_italiano.pdf
Ministero dell’Interno. (2026). La Protezione in Italia. Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/temi/la-protezione-italia
Normattiva. (2008). Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=008G0181
