Dublino: cosa succede se un altro Paese europeo è responsabile della domanda di asilo
Quando una persona presenta una domanda di protezione internazionale in uno Stato europeo, non è sempre quello Stato a dover esaminare la richiesta. Il regolamento di Dublino stabilisce infatti criteri comuni per individuare il Paese responsabile dell’esame della domanda.
Il sistema riguarda gli Stati membri dell’Unione europea e alcuni Paesi associati, tra cui Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
Se, sulla base dei criteri previsti, risulta che un altro Stato è responsabile, l’Italia può chiedere a quel Paese di prendere in carico o riprendere in carico la persona. Questo può portare a un trasferimento verso l’altro Stato, ma il trasferimento non avviene automaticamente.
Come viene stabilito quale Paese è responsabile?
Il sistema di Dublino prevede una serie di criteri che devono essere applicati secondo un ordine stabilito dalla normativa.
Una delle priorità riguarda la situazione dei minori non accompagnati e i legami familiari. In presenza di determinate condizioni, la responsabilità può essere attribuita allo Stato nel quale si trova legalmente un familiare del richiedente.
Un altro criterio riguarda i casi in cui una persona è stata autorizzata a entrare nell’Unione europea attraverso un determinato Stato, ad esempio grazie a un visto o a un titolo di soggiorno.
Particolare importanza ha anche l’attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’Unione europea. In determinate circostanze, lo Stato attraverso il quale la persona è entrata può diventare responsabile dell’esame della domanda.
Anche una precedente domanda di protezione internazionale presentata in un altro Stato può determinare la responsabilità di quest’ultimo.
La semplice presenza in un Paese europeo, quindi, non è sufficiente da sola a stabilire quale Stato sia responsabile. Le autorità devono applicare i criteri previsti dal regolamento.
Cosa succede se la domanda viene presentata in Italia?
Quando una persona presenta domanda di protezione internazionale in Italia, le autorità verificano se l’Italia sia lo Stato competente oppure se, sulla base delle informazioni disponibili, un altro Paese possa essere responsabile.
Per effettuare queste verifiche possono essere utilizzati anche i dati presenti nei sistemi europei, compresi quelli relativi alle impronte digitali.
Il sistema Eurodac consente infatti di confrontare i dati biometrici dei richiedenti protezione internazionale e di alcune persone fermate dopo un attraversamento irregolare della frontiera.
Se dalle verifiche emerge che un altro Stato potrebbe essere responsabile, l’Italia può presentare una richiesta a quello Stato.
La richiesta di trasferimento
La procedura cambia a seconda che l’altro Paese debba prendere in carico una persona che ha appena presentato domanda oppure riprendere in carico una persona che aveva già presentato una domanda di protezione internazionale in quello Stato.
Il Paese destinatario della richiesta deve rispondere entro i termini stabiliti dal regolamento. Se accetta la responsabilità, oppure se in determinate circostanze non risponde entro il termine previsto, possono essere adottate le misure necessarie per procedere al trasferimento.
L’Italia deve quindi emettere un provvedimento che informi la persona della decisione e delle conseguenze previste.
Il fatto che un altro Stato abbia accettato di prendere in carico la persona non significa che la sua domanda di asilo sia stata respinta. La responsabilità di esaminare la domanda viene trasferita a un altro Stato, che dovrà occuparsi della richiesta secondo la propria procedura.
Il trasferimento è automatico?
No.
La normativa prevede garanzie per la persona interessata e la possibilità di contestare la decisione di trasferimento.
Il richiedente deve essere informato della decisione e dei motivi che hanno portato a individuare l’altro Stato come responsabile. Deve inoltre avere accesso alle informazioni necessarie per esercitare il proprio diritto di ricorso.
Nel sistema italiano, il provvedimento di trasferimento può essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa.
Il giudice può essere chiamato a verificare se siano stati correttamente applicati i criteri di Dublino e se esistano motivi che impediscano il trasferimento.
Quando il trasferimento può essere problematico?
L’applicazione del regolamento non può prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali.
Il trasferimento verso un altro Stato può essere contestato quando esistono elementi che fanno ritenere che la persona rischi di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali o che il sistema di accoglienza e di asilo dello Stato destinatario presenti carenze sistemiche tali da comportare un rischio concreto di trattamento inumano o degradante.
Questi principi sono stati sviluppati anche dalla giurisprudenza europea. La Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno stabilito che gli Stati devono tenere conto delle condizioni effettive esistenti nel Paese verso il quale intendono trasferire una persona.
Anche la situazione personale del richiedente può essere rilevante, soprattutto quando sono presenti condizioni di particolare vulnerabilità.
I legami familiari possono cambiare il Paese responsabile?
Sì.
Il regolamento attribuisce particolare importanza alla famiglia, soprattutto quando sono coinvolti minori non accompagnati o persone che hanno familiari presenti legalmente in un altro Stato.
In determinate condizioni, la presenza di un familiare può determinare o modificare la responsabilità dello Stato che deve esaminare la domanda.
Per questo motivo, durante la procedura è importante comunicare alle autorità l’esistenza di familiari presenti in altri Stati interessati dal sistema di Dublino e fornire, quando richiesto, la documentazione necessaria a dimostrare il rapporto familiare.
E se il termine per il trasferimento scade?
Il regolamento stabilisce anche un termine entro il quale il trasferimento deve essere effettuato.
In linea generale, il trasferimento deve essere eseguito entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte dello Stato responsabile o dalla decisione definitiva sul ricorso quando quest’ultimo ha effetto sospensivo.
In determinate circostanze, il termine può essere prorogato, ad esempio quando la persona interessata è detenuta o si rende irreperibile.
Se il trasferimento non viene effettuato entro il termine applicabile e non sussistono le condizioni per una proroga, la responsabilità dell’esame della domanda può passare allo Stato che aveva richiesto il trasferimento.
Il sistema di Dublino continua a essere applicato?
Sì, ma il quadro normativo europeo è in fase di cambiamento.
Il regolamento Dublino III, cioè il Regolamento (UE) n. 604/2013, ha continuato a disciplinare l’individuazione dello Stato responsabile fino all’entrata in applicazione del nuovo sistema europeo previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo.
Dal 12 giugno 2026, il nuovo Regolamento (UE) 2024/1351 relativo alla gestione dell’asilo e della migrazione ha sostituito il precedente sistema di Dublino III.
Il nuovo regolamento mantiene il principio secondo cui deve essere individuato un solo Stato responsabile dell’esame della domanda, ma modifica diversi aspetti del meccanismo precedente, introducendo nuove regole e procedure per determinare la responsabilità degli Stati membri.
Per questo motivo, oggi parlare di “sistema di Dublino” può essere utile per descrivere il meccanismo in termini generali, ma per le procedure avviate dopo il 12 giugno 2026 è necessario fare riferimento alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1351.
Se un altro Paese europeo viene individuato come responsabile della domanda, quindi, la persona può essere destinataria di un provvedimento di trasferimento, ma dispone di specifiche garanzie e della possibilità di contestare la decisione nei casi previsti dalla legge.
Bibliografia
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