Settembre 24, 2026

Screening in Italia: quali controlli vengono effettuati all’arrivo e cosa significano

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Dal 12 giugno 2026 è diventato applicabile il nuovo sistema europeo di screening previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo. Il regolamento europeo ha introdotto controlli preliminari destinati, in determinate situazioni, ai cittadini di Paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne dell’Unione europea o che si trovano irregolarmente sul territorio senza essere stati precedentemente sottoposti a questi controlli.

Lo screening serve principalmente a identificare la persona, verificare la sua situazione, individuare eventuali esigenze di salute o vulnerabilità e stabilire quale procedura debba essere applicata successivamente. Non costituisce, di per sé, una decisione sulla domanda di asilo.

Chi può essere sottoposto allo screening?

Il Regolamento (UE) 2024/1356 prevede lo screening per alcune categorie di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso nell’Unione europea.

Rientrano, tra gli altri, le persone che attraversano una frontiera esterna senza autorizzazione, quelle che presentano una domanda di protezione internazionale durante i controlli alla frontiera e le persone sbarcate dopo un’operazione di ricerca e soccorso, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

Il sistema può inoltre riguardare cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, quando risulta che abbiano attraversato una frontiera esterna senza autorizzazione e non siano già stati sottoposti allo screening in un altro Stato membro.

In Italia, l’applicazione del nuovo sistema ha richiesto l’organizzazione di procedure specifiche anche per i controlli sanitari e per l’individuazione delle situazioni di vulnerabilità. Il Ministero dell’Interno ha predisposto, insieme alla Croce Rossa Italiana, un piano di screening sanitario collegato agli arrivi via mare.

Quali controlli vengono effettuati?

Lo screening comprende diverse verifiche. Non si tratta quindi di un unico controllo, ma di una serie di attività svolte prima dell’invio della persona alla procedura ritenuta appropriata.

Il primo elemento riguarda l’identificazione o la verifica dell’identità. Le autorità raccolgono i dati disponibili sulla persona, tra cui nome, data e luogo di nascita, sesso e nazionalità. Quando disponibili, possono essere utilizzati anche documenti di identità o di viaggio.

Vengono inoltre registrati i dati biometrici, secondo le regole previste dalla normativa europea. Le informazioni biometriche possono essere confrontate con i dati presenti nei sistemi informativi dell’Unione europea.

Un’altra componente è il controllo di sicurezza. Le autorità possono verificare le informazioni presenti in diverse banche dati europee e nazionali per accertare se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.

Tra i sistemi che possono essere consultati rientrano, secondo le condizioni previste dal regolamento, il Sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema ETIAS, il sistema VIS relativo ai visti, alcune banche dati collegate alle informazioni sulle condanne penali, nonché dati Europol e banche dati Interpol.

Il controllo sanitario

Lo screening comprende anche un controllo preliminare dello stato di salute.

L’obiettivo non è effettuare automaticamente un esame medico completo, ma individuare eventuali esigenze sanitarie che richiedano attenzione e verificare la presenza di condizioni che possano rappresentare un rischio per la salute pubblica.

Il regolamento stabilisce che il controllo preliminare debba essere effettuato da personale medico qualificato. Se necessario, possono essere effettuati ulteriori accertamenti o può essere disposto l’accesso alle cure appropriate.

In Italia, il Ministero dell’Interno ha previsto specifiche procedure di screening sanitario per le persone migranti arrivate a seguito di sbarchi, attraverso un accordo quadro con la Croce Rossa Italiana valido dal giugno 2026 al dicembre 2028.

Come vengono individuate le persone vulnerabili?

Un’altra parte importante dello screening riguarda la vulnerabilità.

Le autorità devono cercare di individuare situazioni che possono richiedere particolari garanzie o forme specifiche di assistenza durante la successiva procedura.

Possono essere rilevanti, ad esempio, la presenza di minori, persone con esigenze sanitarie particolari o altre condizioni di vulnerabilità previste dalla normativa.

Il risultato di questa valutazione viene inserito nella documentazione dello screening e può essere utilizzato per indirizzare la persona verso una procedura che tenga conto delle sue specifiche esigenze.

Quanto dura lo screening?

Il regolamento europeo ha stabilito termini precisi.

Per le persone sottoposte allo screening alla frontiera esterna, il procedimento deve essere effettuato senza ritardo e, in generale, deve essere completato entro sette giorni dall’intercettazione nella zona di frontiera, dallo sbarco o dalla presentazione al valico di frontiera.

Per alcune persone che rimangono fisicamente alla frontiera per più di 72 ore e alle quali si applicano specifiche disposizioni del regolamento sulle procedure di asilo, il periodo previsto per lo screening è ridotto a quattro giorni.

Per le persone sottoposte allo screening direttamente all’interno del territorio perché soggiornano irregolarmente e non erano state precedentemente sottoposte al controllo, il termine è invece di tre giorni dall’intercettazione.

Durante lo screening, la persona deve rimanere a disposizione delle autorità incaricate dei controlli e fornire i dati e le informazioni richiesti, oltre ai dati biometrici previsti dalla normativa.

Lo screening significa che la persona è entrata in Italia?

Non necessariamente.

Una delle caratteristiche del sistema è che, durante lo screening effettuato alla frontiera nei casi previsti dal regolamento, la persona non è considerata autorizzata a entrare nel territorio dello Stato membro.

Gli Stati devono adottare disposizioni per assicurare che la persona rimanga a disposizione delle autorità per tutta la durata dello screening.

Questo significa che il completamento dello screening e l’eventuale successivo ingresso nel territorio sono due momenti distinti.

Cosa succede dopo lo screening?

Lo screening non decide da solo quale sarà il futuro della persona.

Al termine dei controlli, le informazioni raccolte vengono utilizzate per indirizzare la persona verso la procedura appropriata.

A seconda della situazione, può trattarsi della procedura per l’esame di una domanda di protezione internazionale, di una procedura di frontiera, di una procedura di rimpatrio o di un’altra procedura prevista dalla normativa.

Nel caso in cui la persona abbia manifestato l’intenzione di chiedere protezione internazionale, lo screening non sostituisce l’esame della domanda. La richiesta deve essere successivamente trattata secondo le norme europee e italiane applicabili.

Il regolamento prevede inoltre che durante lo screening siano rispettati i diritti fondamentali, compreso il diritto di accesso alla procedura di asilo e il principio di non-refoulement, cioè il divieto di rinviare una persona verso un luogo in cui rischierebbe persecuzioni o altri gravi danni. Gli Stati membri devono inoltre prevedere un meccanismo indipendente di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening.

Lo screening rappresenta quindi una fase preliminare di identificazione, controllo e valutazione. Non equivale automaticamente a un’accettazione o a un rifiuto della domanda di asilo e non determina, da solo, il diritto della persona a rimanere in Italia.

Bibliografia

European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1356 of 14 May 2024 introducing the screening of third-country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj

European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1358 of 14 May 2024 on the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of biometric data. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj

Ministero dell’Interno. (2026, 18 giugno). Accordo quadro tra il Dipartimento per le libertà civili e la Croce Rossa Italiana per attività connesse all’accoglienza delle persone migranti a seguito di sbarchi sul territorio nazionale. https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/accordo-quadro-dipartimento-liberta-civili-e-croce-rossa-italiana-attivita-connesse-allaccoglienza-persone-migranti-seguito-sbarchi-sul-territorio-nazionale-allegato-piano-risposta-procedure-screening

Prefettura di Lodi. (2026, 3 settembre). Firmato in Prefettura il Protocollo d’Intesa: attuazione delle procedure di screening e controlli preliminari di salute e vulnerabilità. https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/lodi/comunicati-stampa/firmato-prefettura-protocollo-dintesa

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