Si può lavorare con la ricevuta della domanda di asilo?
Un dubbio frequente tra i richiedenti protezione internazionale
Una delle domande più comuni tra coloro che presentano una domanda di protezione internazionale in Italia riguarda la possibilità di lavorare durante l’attesa della decisione della Commissione Territoriale.
La risposta è sì, ma non in tutti i casi e non immediatamente. La normativa italiana stabilisce condizioni precise che consentono al richiedente asilo di svolgere un’attività lavorativa, purché siano rispettati determinati requisiti previsti dalla legge.
Quando è possibile iniziare a lavorare
Secondo il Decreto Legislativo n. 142/2015, il richiedente protezione internazionale può svolgere un’attività lavorativa se, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la procedura non si è ancora conclusa e il ritardo non è imputabile al richiedente.
In questi casi, la ricevuta rilasciata dalle autorità competenti può costituire un titolo sufficiente per accedere al lavoro, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Questo diritto è stato introdotto per favorire l’autonomia economica dei richiedenti asilo durante l’esame della loro domanda.
La ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno?
La ricevuta rilasciata dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale attesta la regolarità della permanenza in Italia durante la procedura.
Tuttavia, non equivale a un permesso di soggiorno ordinario e il suo utilizzo dipende dalla finalità per cui viene richiesta.
Per quanto riguarda l’attività lavorativa, la normativa riconosce la possibilità di lavorare alle condizioni previste dalla legge, ma la ricevuta non attribuisce automaticamente tutti i diritti connessi ad altre tipologie di permesso di soggiorno.
Quali diritti ha il lavoratore richiedente asilo
Una volta soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa, il richiedente asilo può essere assunto con un regolare contratto di lavoro.
Il datore di lavoro deve rispettare le stesse norme previste per qualsiasi altro lavoratore, comprese quelle relative alla retribuzione, ai contributi previdenziali e alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La presentazione della domanda di protezione internazionale non impedisce, quindi, l’accesso al mercato del lavoro nei casi previsti dalla legge.
Attenzione ai tempi della procedura
Molti richiedenti ritengono di poter lavorare subito dopo aver presentato la domanda di asilo. In realtà, il diritto all’attività lavorativa è subordinato al decorso del termine previsto dalla normativa.
Per questo motivo è importante verificare la propria situazione amministrativa prima di firmare un contratto di lavoro o accettare un’offerta di impiego.
In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un patronato, a un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione o agli enti che offrono assistenza ai richiedenti protezione internazionale.
Conoscere i propri diritti è fondamentale
Comprendere quando è possibile lavorare con la ricevuta della domanda di asilo permette di evitare errori e di esercitare correttamente i diritti riconosciuti dalla legge.
Poiché la normativa può essere soggetta a modifiche e ogni situazione presenta caratteristiche specifiche, è sempre opportuno consultare fonti ufficiali aggiornate prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.
Bibliografia
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 22.
- Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
- Ministero dell’Interno – Protezione internazionale. https://www.interno.gov.it
- UNHCR Italia – Protezione internazionale e diritti dei richiedenti asilo. https://www.unhcr.org/it
- Commissione Europea – Common European Asylum System. https://home-affairs.ec.europa.eu
